Coprifuoco fino a domenica primo marzo. Città chiusa per coronavirus. Un provvedimento che fa seguito a quanto stabilito nell’incontro in prefettura del Tavolo di coordinamento regionale. Saranno chiusi i bar dalle 18 alle 6 del pomeriggio sabato e domenica non apriranno i negozi se non quelli alimentari e sospesi i mercati. Aggiornamento del 25 febbraio 2020.
IL
SINDACO
Riscontrata le esigenze di:
• Declinare in chiave funzionale taluni aspetti dell’Ordinanza Contingibile e Urgente del Ministro della Salute n. 1 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, assunta d’intesa con il presidente della Regione Emilia Romagna, in considerazione delle peculiarità del Territorio Comunale e dei Servizi resi allo stesso;
• Recepire indicazioni puntuali promananti dal Tavolo di Coordinamento Provinciale, insediato presso la Prefettura;
• Recepire, altresì, l’Ordinanza Prefettizia prot. 8710 del 25 febbraio 2020, sul medesimo tema;
•
Richiamato l’art. 3, commi 2 e 3 del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, recante
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID19”, in forza del quale nelle more dell’adozione di
appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei casi di estrema
necessità ed urgenza le misure di “contenimento” possono essere adottate anche
ai sensi dell’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già
adottate dal Ministro della salute;
Riscontrata l’emergenza sanitaria discendente dalla rilevazione di casi
d’infezione sul Territorio;
Richiamati, quindi, gli artt. 50 e 54 del TUEL;
ORDINA
Sino a tutto il 1 marzo 2020, fermo quanto previsto nel provvedimento di cui all’oggetto, l’applicazione delle seguenti ulteriori misure:
COMMERCIO
• Sospensione di mercati settimanali all’aperto cittadini;
• Chiusura dei bar, compresi quelli che effettuano servizio di “piccola cucina”, dalle ore 18,00 alle ore 6,00. Fanno eccezione i servizi bar dedicati agli ospiti delle strutture ricettive o ai clienti dei ristoranti;
• Chiusura dei locali notturni quali discoteche, sale da ballo e pubblici esercizi con intrattenimento;
• Chiusura degli esercizi non alimentari, allocati all’interno dei Centri Commerciali, nelle giornate del sabato e della domenica;
• Chiusura dei cinema, delle sale giochi e delle sale scommesse.
EDUCAZIONE
• Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private (compresi gli istituti di formazione e musicali, gli asili nido e le scuole dell’infanzia) con conseguente sospensione dell’attività educativa, ivi compresi gli stage lavorativi e le attività laboratoriali, per tutto il periodo di vigenza della presente ordinanza. E’ fatta eccezione per i dirigenti e il personale strettamente necessario all’espletamento di attività inderogabili.
• Sospensione delle attività didattiche relative gli Atenei cittadini.
ATTIVITA’ SPORTIVE
• La chiusura degli impianti sportivi pubblici e privati del territorio comunale sino al 1° marzo 2020.
• Il prolungamento della sospensione e il conseguente rinvio delle manifestazioni sportive previste nel territorio comunale oltre che gli altri eventi sportivi dilettantistici o comunque tutte le manifestazioni non competitive, ove previste, sino al 1° marzo 2020. Sono esclusi gli allenamenti delle società sportive professionistiche o assimilabili, ove si svolgano a porte chiuse, senza presenza di pubblico e garantendo la chiusura dei varchi di accesso, ed in strutture ordinariamente deputate alle competizioni. E’ escluso l’utilizzo di palestre all’interno delle scuole.
AMBITO CULTURA
• Chiusura dell’Archivio Storico
• Sospensione del Servizio al pubblico delle biblioteche;
• Chiusura della attività dello IAT (ufficio comunale di informazione e accoglienza turistica);
DISPONE INOLTRE sino a tutto il 1 marzo 2020, l’applicazione delle seguenti misure per i servizi erogati e/o convenzionati con il Comune di Piacenza:
attività SOCIO ASSISTENZIALI:
• La chiusura dei centri diurni e dei servizi semiresidenziali per gli anziani e disabili;
• La sospensione per tutto il periodo dell’emergenza delle attività socio ricreative rivolte agli anziani;
• La possibilità di rivolgersi agli sportelli INFORMASOCIALE E INFORMAFAMIGLIE e all’Ufficio Abitazioni solo per domande con scadenza entro il 10 marzo 2020. Sono inoltre sospese le attività di/ a carattere:
• socio – ricreativo, rivolte agli anziani;
• servizi educativi domiciliari disabili (adulti e minori);
• tempo libero garantite ad utenti disabili (adulti e minori);
• Centri Socio Occupazionali, tirocinio formativo; responsabilizzante; Unità di Strada Prostituzione.
SERVIZI COMUNALI RIVOLTI AL CITTADINO
• Per tutto il periodo di emergenza, il QUIC comunale garantirà:
• la sola protocollazione dei documenti in entrata – comprese le domande di partecipazione a procedure selettive e concorsuali;
• il rilascio delle carte di identità;
• le autenticazioni di copia/firma. Si precisa quindi che è sospesa l’attività relativa al rilascio delle tessere elettorali ed altre, di certificazioni e ogni attività inerente l’anagrafe canina. A seguito della chiusura dei musei e per tutto il periodo dell’emergenza, i matrimoni saranno celebrati nella saletta matrimoni della sede comunale di Via Beverora 57 con possibilità di accesso per un numero non superiore a 10 persone. La dirigenza comunale e il Comando di PM sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.
E’ previsto l’obbligo, da parte di individui che abbiano fatto ingresso in Comune da zone a rischio epidemiologico (come identificate dall’OMS), di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Territorialmente competente, in vista dell’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Per
quanto non previsto, si rinvia alla citata Ordinanza Ministeriale n. 1 del 23
febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”
RENDE NOTO che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso
la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg.
dalla adozione, al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna. In
alternativa, nel termine di 120 gg. dalla adozione, potrà essere proposto
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 6 del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. DISPONE La presente ordinanza ha validità
immediata e sino a domenica 01 marzo 2020 compreso.
DISPONE La presente ordinanza è immediatamente trasmessa:
ai
titolari di bar, compresi quelli che effettuano servizio di “piccola cucina”,
di locali notturni quali discoteche, sale da ballo e pubblici esercizi con
intrattenimento; ai titolari di esercizi non alimentari, allocati all’interno
dei Centri Commerciali;
ai titolari di cinema, delle sale giochi e delle sale scommesse; ai dirigenti
scolastici delle scuole di ogni ordine e grado di Piacenza e ai Rettori delle
Università; Ai gestori di impianti sportivi pubblici e ai titolari di impianti
sportivi privati e alle società sportive professionistiche e dilettantistiche.
Al Direttore dell’Archivio di Stato Agli organi di informazione per la
necessaria diffusione; che copia sia trasmessa al Prefetto di Piacenza
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i trasgressori saranno puniti ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale. Si prescinde dalle comunicazione preventiva di avvio del procedimento ricorrendo le ragioni d’urgenza di cui all’art. 7 della Legge 241/90 relativamente alle sottese esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
E’ fatto obbligo ai soggetti preposti di curarne il rispetto.